La
modifica dell’articolo 70 della Costituzione è emblematica di come in nostri
parlamentari hanno proceduto nella rielaborazione del testo costituzionale
di Giovanni Pulvino (@PulvinoGiovanni)
(foto da unita.it)
Così come è avvenuto
nel 2001 con la modifica dell’articolo 117 della Costituzione anche per le
nuove funzioni del Senato la lettura delle disposizioni risulta astrusa e di
difficile comprensione. Approvare leggi complicate e di ardua interpretazione è
da evitare per quelle ordinarie, ma lo è ancora di più per la legge
fondamentale del nostro ordinamento. Il
nuovo articolo 70 della riforma costituzionale evidenzia la grande differenza culturale
e di competenza istituzionale che c’è tra i politici di ‘una volta’ e quelli di
adesso. Per capire basta leggere com’è e come sarà l’articolo 70. In
neretto il testo aggiunto. Ogni altro commento è superfluo.
Il Capo dello Stato, Enrico De Nicola, firma la
Costituzione italiana. 27 dicembre 1947
(foto da wikipedia.it)
Costituzione testo
vigente art.70: ‘La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due
Camere’.
Costituzione testo modificato
art.70: ‘La funzione legislativa è esercitata collettivamente
dalle due Camere per le leggi di
revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, e soltanto per le
leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela
delle minoranze linguistiche, i referendum popolari, le altre forme di
consultazione di cui all’articolo 71, per le leggi che determinano l’ordinamento,
la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei
Comuni e delle Città metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme
associative dei Comuni, per la legge che stabilisce le norme generali, le forme
e i termini della partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione
della normativa e delle politiche dell’Unione europea, per quella che
determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l’ufficio di
senatore di cui all’articolo 65, primo comma, e per le leggi di cui agli
articoli 57, sesto comma, 80, secondo periodo, 114, terzo comma, 116, terzo
comma, 117, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122,
primo comma, e 132, secondo comma. Le stesse leggi, ciascuna con oggetto
proprio, possono essere abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa
e da leggi approvate a norma del presente comma. Le altre leggi sono approvate
dalla Camera dei deputati. Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei
deputati è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro
dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di
esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato della Repubblica può
deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei
deputati si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato della Repubblica non
disponga di procedere all’esame o sia inutilmente decorso il termine per
deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via
definitiva, la legge può essere promulgata. L’esame del Senato della Repubblica
per le leggi che danno attuazione all’articolo 117, quarto comma, è disposto
nel termine di dieci giorni dalla data di trasmissione. Per i medesimi disegni
di legge, la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni
proposte dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi
componenti, solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta
dei propri componenti. I disegni di legge di cui all’articolo 81, quarto comma,
approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato della Repubblica,
che può deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data
della trasmissione. I Presidenti delle Camere decidono, d’intesa tra loro, le
eventuali questioni di competenza, sollevate secondo le norme dei rispettivi
regolamenti. Il Senato della Repubblica può, secondo quanto previsto dal
proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, nonché formulare
osservazioni su atti o documenti all’esame della Camera dei deputati’.
di Giovanni Pulvino (@PulvinoGiovanni)
(foto da unita.it) |
Così come è avvenuto
nel 2001 con la modifica dell’articolo 117 della Costituzione anche per le
nuove funzioni del Senato la lettura delle disposizioni risulta astrusa e di
difficile comprensione. Approvare leggi complicate e di ardua interpretazione è
da evitare per quelle ordinarie, ma lo è ancora di più per la legge
fondamentale del nostro ordinamento. Il
nuovo articolo 70 della riforma costituzionale evidenzia la grande differenza culturale
e di competenza istituzionale che c’è tra i politici di ‘una volta’ e quelli di
adesso. Per capire basta leggere com’è e come sarà l’articolo 70. In
neretto il testo aggiunto. Ogni altro commento è superfluo.
Il Capo dello Stato, Enrico De Nicola, firma la Costituzione italiana. 27 dicembre 1947 (foto da wikipedia.it) |
Costituzione testo
vigente art.70: ‘La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due
Camere’.
Costituzione testo modificato
art.70: ‘La funzione legislativa è esercitata collettivamente
dalle due Camere per le leggi di
revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, e soltanto per le
leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela
delle minoranze linguistiche, i referendum popolari, le altre forme di
consultazione di cui all’articolo 71, per le leggi che determinano l’ordinamento,
la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei
Comuni e delle Città metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme
associative dei Comuni, per la legge che stabilisce le norme generali, le forme
e i termini della partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione
della normativa e delle politiche dell’Unione europea, per quella che
determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l’ufficio di
senatore di cui all’articolo 65, primo comma, e per le leggi di cui agli
articoli 57, sesto comma, 80, secondo periodo, 114, terzo comma, 116, terzo
comma, 117, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122,
primo comma, e 132, secondo comma. Le stesse leggi, ciascuna con oggetto
proprio, possono essere abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa
e da leggi approvate a norma del presente comma. Le altre leggi sono approvate
dalla Camera dei deputati. Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei
deputati è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro
dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di
esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato della Repubblica può
deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei
deputati si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato della Repubblica non
disponga di procedere all’esame o sia inutilmente decorso il termine per
deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via
definitiva, la legge può essere promulgata. L’esame del Senato della Repubblica
per le leggi che danno attuazione all’articolo 117, quarto comma, è disposto
nel termine di dieci giorni dalla data di trasmissione. Per i medesimi disegni
di legge, la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni
proposte dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi
componenti, solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta
dei propri componenti. I disegni di legge di cui all’articolo 81, quarto comma,
approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato della Repubblica,
che può deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data
della trasmissione. I Presidenti delle Camere decidono, d’intesa tra loro, le
eventuali questioni di competenza, sollevate secondo le norme dei rispettivi
regolamenti. Il Senato della Repubblica può, secondo quanto previsto dal
proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, nonché formulare
osservazioni su atti o documenti all’esame della Camera dei deputati’.