sabato 26 novembre 2016

Riforma costituzionale: l’astrusità dell’articolo 70

La modifica dell’articolo 70 della Costituzione è emblematica di come in nostri parlamentari hanno proceduto nella rielaborazione del testo costituzionale 

di Giovanni Pulvino (@PulvinoGiovanni)

(foto da unita.it)
Così come è avvenuto nel 2001 con la modifica dell’articolo 117 della Costituzione anche per le nuove funzioni del Senato la lettura delle disposizioni risulta astrusa e di difficile comprensione. Approvare leggi complicate e di ardua interpretazione è da evitare per quelle ordinarie, ma lo è ancora di più per la legge fondamentale del nostro ordinamento. Il nuovo articolo 70 della riforma costituzionale evidenzia la grande differenza culturale e di competenza istituzionale che c’è tra i politici di ‘una volta’ e quelli di adesso. Per capire basta leggere com’è e come sarà l’articolo 70. In neretto il testo aggiunto. Ogni altro commento è superfluo.
Il Capo dello Stato, Enrico De Nicola, firma la
Costituzione italiana. 27 dicembre 1947
(foto da wikipedia.it)
Costituzione testo vigente art.70: ‘La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere’.
Costituzione testo modificato art.70: ‘La funzione legislativa è esercitata col­lettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, e soltanto per le leggi di attuazione delle dispo­sizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche, i referendum popolari, le altre forme di consultazione di cui all’articolo 71, per le leggi che determinano l’ordinamen­to, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolita­ne e le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni, per la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazio­ne dell’Italia alla formazione e all’at­tuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea, per quella che determina i casi di ineleggibilità e di in­compatibilità con l’ufficio di senatore di cui all’articolo 65, primo comma, e per le leggi di cui agli articoli 57, sesto comma, 80, secondo periodo, 114, terzo comma, 116, terzo comma, 117, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma. Le stesse leggi, ciascuna con oggetto proprio, possono essere abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa e da leggi appro­vate a norma del presente comma. Le altre leggi sono approvate dalla Ca­mera dei deputati. Ogni disegno di legge approvato dal­la Camera dei deputati è immedia­tamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi compo­nenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato della Repubblica può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato della Repubblica non disponga di procedere all’esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronun­ciata in via definitiva, la legge può es­sere promulgata. L’esame del Senato della Repubbli­ca per le leggi che danno attuazione all’articolo 117, quarto comma, è di­sposto nel termine di dieci giorni dal­la data di trasmissione. Per i medesimi disegni di legge, la Camera dei deputati può non conformarsi alle modifica­zioni proposte dal Senato della Re­pubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti, solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei propri componenti. I disegni di legge di cui all’articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Sena­to della Repubblica, che può deliberare proposte di modificazione entro quin­dici giorni dalla data della trasmissione. I Presidenti delle Camere decidono, d’intesa tra loro, le eventuali questio­ni di competenza, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti. Il Senato della Repubblica può, secon­do quanto previsto dal proprio rego­lamento, svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti all’esame della Camera dei deputati’. 

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