sabato 12 novembre 2016

Baby-Senatori e stop alle spese pazze delle Regioni, ecco alcune ‘particolarità’ della riforma costituzionale

Un’attenta lettura della riforma costituzionale evidenzia alcuni aspetti che non suscitano l’interesse degli opinionisti, ma che destano dubbi, consensi o perplessità, vediamone alcuni

di Giovanni Pulvino (@PulvinoGiovanni)

Foto da unità.it
Tra le modifiche costituzionali approvate dal Parlamento il 7 aprile scorso c’è l’abolizione dell’articolo 57, quello che stabilisce per i senatori l’età minima per essere candidati (40 anni) e per essere elettori (25 anni). La cancellazione di questa norma potrebbe consentire ai diciottenni consiglieri regionali o sindaci di essere eletti senatori della Repubblica. Il limite di età per essere candidati (25 anni) rimarrà solo per la Camera dei deputati.
Un’altra particolarità è che, ad oggi, non si conoscono le modalità di elezione dei senatori, il sistema sarà definito da una legge ordinaria ancora da scrivere.
Foto da ansa.it
Certamente positivo è il fatto che i nuovi senatori, non percepiranno (oltre a quella di Sindaco o di Consigliere regionale) nessuna indennità. Fanno eccezione a questa regola gli attuali senatori a vita, mentre per coloro che in futuro saranno nominati per alti meriti dal Presidente della repubblica non è previsto alcuno stipendio (questa regola non vale per gli ex Presidenti della repubblica). Essi rimarranno in carica solo per sette anni. Nel complesso i senatori a vita e quelli nominati dal Presidente non potranno essere più di cinque.
I parlamentari continueranno a godere dell’immunità. Pertanto per arrestare, perquisire e intercettare un senatore o un deputato servirà il sì dell’Aula. Questa regola è una delle maggiori obiezioni dei sostenitori del No, ma si tratta di una tutela sancita dai padri costituenti per garantire i legislatori dagli altri poteri dello Stato, in particolare da quello giudiziario.
Saranno vietate le cosiddette ‘spese pazze’ ed i consiglieri regionali e gli assessori non potranno guadagnare più di un sindaco di un comune capoluogo. Questa regola come quella che modifica l’articolo 117 varrà solo per le Regioni a statuto ordinario.
Saranno cancellate le Province, già sostituite dai Liberi consorzi (legge Delrio), mentre continueranno ad esistere le città metropolitane.
Foto da sassuolo2000.it
La riforma sancisce la parità di genere per l’elezione dei parlamentari e dei consiglieri regionali. Ecco cosa dispone all’articolo 122: ‘Le leggi che stabiliscono le modalità di elezione delle Camere promuovono l’equilibrio tra donne e uomini’.
Il presidente della Repubblica potrà sciogliere solo la Camera dei deputati, l’unica che voterà la fiducia al Governo.
L’amnistia e l’indulto saranno votate solo dalla Camera dei deputati con una maggioranza dei due terzi, anche lo stato di guerra sarà votato dalla Camera e basterà la maggioranza assoluta.
I due rami del Parlamento si riuniranno in seduta comune solo per l’elezione, il giuramento o lo stato d’accusa del presidente della Repubblica e per la scelta dei membri ‘laici’ del Csm.
La seconda carica dello Stato sarà quella del presidente della Camera.
L’assenteismo dei parlamentari diventerà incostituzionale, lo stabilisce l’articolo 64: ‘I membri del Parlamento hanno il dovere di partecipare alle sedute dell’assemblea ed ai lavori delle commissioni’. Una norma sacrosanta, ma i deputati ed i senatori la rispetteranno?

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