sabato 8 luglio 2017

Voucher o libretto di famiglia?

Lunedì prossimo l’Inps attiverà la procedura per i nuovi contratti a prestazione occasionale e per i cosiddetti libretti di famiglia che sostituiranno i vecchi voucher, ma per la Cgil ad essere cambiato è solo il nome 

di Giovanni Pulvino (@PulvinoGiovanni)

Foto da quifinanza.it
Il Governo per impedire l’abuso dei voucher e soprattutto per evitare il referendum abrogativo proposto dalla Cgil li ha aboliti sostituendoli con il cosiddetto libretto di famiglia e con i nuovi contratti a prestazione occasionale, ma, realmente, quanto sono nuovi questi strumenti e quanto invece sono un semplice maquillage? Per capire meglio vediamo quali sono le principali novità.
Il libretto di famiglia è destinato alle persone fisiche ‘non nell’esercizio di un’impresa o di una libera professione’ e potrà essere utilizzato per retribuire i piccoli lavori domestici, l’assistenza domiciliare a bambini, persone anziane o ammalate o affette da disabilità e per l’insegnamento privato supplementare. All’inizio del 2018 saranno inclusi anche i servizi di baby sitting. Il compenso sarà corrisposto tramite un titolo simile ai voucher. L’importo di 10 euro l’ora comprenderà 8 euro di compenso al lavoratore, 1,65 euro di contributi Inps, 0,25 centesimi per l’assicurazione all’Inail e 0,10 centesimi di oneri gestionali.
Foto da lavoroediritti.com
Il contratto di prestazione occasionale riguarda invece la pubblica amministrazione, i liberi professionisti, le imprese, le associazioni ed altri enti di natura privata. Il datore di lavoro dovrà registrare se stesso ed il lavoratore, versare a titolo di anticipo quanto dovuto con il modello F24 o altra modalità di pagamento elettronico e comunicare l’avvenuta prestazione. A pagare il lavoratore, il quindicesimo giorno del mese successivo allo svolgimento della prestazione, provvederà l’Inps accreditando la somma netta sul conto corrente del lavoratore, sulla sua carta di credito o tramite bonifico domiciliato presso tutti gli uffici della Poste Italiane.
Il compenso minimo giornaliero non potrà essere inferiore a trentasei euro che corrispondono a quattro ore di lavoro. Per eventuali ore aggiuntive l’indennità non potrà essere inferiore a 9 euro l’ora, a cui si aggiungono 2,97 euro di contributi Inps, 0,32 centesimi per l'assicurazione all’Inail e l’1% come oneri di gestione.
Il tetto annuo per ciascun lavoratore, anche cumulando più datori di lavoro, è di 5.000 euro che si riducono a 2.500 euro se il prestatore lavora per lo stesso utilizzatore. Un altro limite è quello orario, infatti, la durata annua massima è di 280 ore. Inoltre, i lavoratori hanno diritto al riposo giornaliero e settimanale secondo quanto previsto in generale dall’ordinamento. I compensi non sono soggetti a tassazione Irpef e non incidono sullo stato di disoccupazione o inoccupazione. Nel settore agricolo possono essere utilizzati solo i titolari di pensione di vecchiaia o d’invalidità, i giovani con meno di 25 anni, i disoccupati o i percettori di reddito di inclusione o di altra prestazione di sostegno al reddito.

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