Un’attenta
lettura della riforma costituzionale evidenzia alcuni aspetti che non suscitano
l’interesse degli opinionisti, ma che destano dubbi, consensi o perplessità, vediamone
alcuni
di Giovanni Pulvino (@PulvinoGiovanni)
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| Foto da unità.it |
Tra le modifiche
costituzionali approvate dal Parlamento il 7 aprile scorso c’è l’abolizione
dell’articolo 57, quello che stabilisce per i senatori l’età minima per essere
candidati (40 anni) e per essere elettori (25 anni). La cancellazione di questa norma potrebbe consentire ai diciottenni consiglieri regionali o sindaci di
essere eletti senatori della Repubblica. Il limite di età per essere
candidati (25 anni) rimarrà solo per la Camera dei deputati.
Un’altra particolarità
è che, ad oggi, non si conoscono le
modalità di elezione dei senatori, il sistema sarà definito da una legge
ordinaria ancora da scrivere.
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| Foto da ansa.it |
Certamente positivo è
il fatto che i nuovi senatori, non
percepiranno (oltre a quella di Sindaco o di Consigliere regionale) nessuna indennità. Fanno eccezione a questa regola gli attuali senatori a
vita, mentre per coloro che in
futuro saranno nominati per alti meriti dal Presidente della repubblica non è
previsto alcuno stipendio (questa regola non vale per gli ex Presidenti della
repubblica). Essi rimarranno in carica solo per sette anni. Nel complesso i senatori
a vita e quelli nominati dal Presidente non potranno essere più di cinque.
I
parlamentari continueranno a godere dell’immunità.
Pertanto per arrestare, perquisire e intercettare un senatore o un deputato servirà
il sì dell’Aula. Questa regola è una delle maggiori obiezioni dei sostenitori
del No, ma si tratta di una tutela sancita dai padri costituenti per garantire
i legislatori dagli altri poteri dello Stato, in particolare da quello
giudiziario.
Saranno
vietate le cosiddette ‘spese pazze’ ed
i consiglieri regionali e gli assessori non potranno guadagnare più di un
sindaco di un comune capoluogo. Questa regola come quella che modifica l’articolo
117 varrà solo per le Regioni a statuto ordinario.
Saranno
cancellate le Province,
già sostituite dai Liberi consorzi (legge Delrio), mentre continueranno ad
esistere le città metropolitane.
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| Foto da sassuolo2000.it |
La riforma sancisce
la parità di genere per l’elezione
dei parlamentari e dei consiglieri regionali. Ecco cosa dispone all’articolo
122: ‘Le leggi che stabiliscono le modalità di elezione delle Camere
promuovono l’equilibrio tra donne e uomini’.
Il
presidente della Repubblica potrà sciogliere solo la Camera dei deputati, l’unica che voterà la fiducia al
Governo.
L’amnistia
e l’indulto saranno
votate solo dalla Camera dei deputati con una maggioranza dei due terzi, anche lo stato di guerra sarà votato dalla
Camera e basterà la maggioranza assoluta.
I due rami del Parlamento si riuniranno in seduta comune solo per l’elezione, il giuramento o lo stato d’accusa
del presidente della Repubblica e per la scelta dei membri ‘laici’ del Csm.
La
seconda carica dello Stato sarà
quella del presidente della Camera.
L’assenteismo
dei parlamentari diventerà incostituzionale, lo stabilisce l’articolo 64: ‘I
membri del Parlamento hanno il dovere di partecipare alle sedute dell’assemblea ed ai lavori delle commissioni’. Una norma sacrosanta, ma i deputati ed i senatori
la rispetteranno?